Contrasto alla Xylella: attivo l’obbligo delle lavorazioni del terreno

L’elenco dei comuni sotto i 200 metri sul livello del mare indicati dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia

Data :

3 aprile 2025

Contrasto alla Xylella: attivo l’obbligo delle lavorazioni del terreno
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Descrizione

Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 47 del 26/03/2025, la Regione Puglia ha trasmesso le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dello stadio giovanile del vettore di Xyella fastidiosa, nei comuni indicati nell'atto stesso.

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Le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore consistono in lavorazioni superficiali del terreno che possono essere: aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura.

Nei Comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare, le suddette lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 15 aprile. Per i comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare, sulla base dell’andamento climatico e dei risultati del monitoraggio vettori, si definirà con successivo atto il periodo in cui effettuare le lavorazioni del terreno. Nei comuni con aree sia al di sotto che al di sopra dei 200 metri sul livello del mare, le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 15 aprile per le aree sotto i 200 metri, mentre, per le aree oltre i 200 metri, il periodo di lavorazione sarà determinato in base all'andamento climatico e ai risultati del monitoraggio vettori.

In ogni caso, in tutti i comuni coinvolti dalla Determina (tra questi anche Castellana Grotte) in cui è obbligatoria la lotta al vettore mediante le lavorazioni superficiali del terreno, il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura sino al 30 aprile 2025.

Le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da proprietari/conduttori di terreni agricoli, proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.

La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree: aree protette definite ai sensi della legge 394/91, boschi, pinete, giardini privati

Consulta la Determinazione Dirigenziale della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 47 del 26/03/2025 in allegato.

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Allegati

xylella_determina_obbligo_2025
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Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025, 12:16

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