Descrizione
Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all’art. 4 del D.Lgs. del 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi, istituito:
1.il divieto di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili, ancorché di libera vendita, e in genere gli artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante, che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui allegato I, punto 5, lettera A), del decreto legislativo sopra citato;
2.il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S.;
3.il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli di cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
A cura di
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 27 dicembre 2024, 09:11